| Ente erogatore
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ISMEA – Fondo per l’innovazione in agricoltura |
| Oggetto del
Contributo
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1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto Dotazione finanziaria: 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG |
| Beneficiari | 1. Società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli
2. Società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, 3. Società di capitali partecipate almeno al 51 % da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.
I soggetti beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti: – avere una stabile organizzazione in Italia; – essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese; – essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; – trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi |
| Gli interventi ammissibili alle agevolazioni possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:
– investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; – investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli; – investimenti concernenti beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; – investimenti per la distribuzione e per la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; – investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2021 con la decisione C (2021) 8655 final, come modificata dalla decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022) . In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; – investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea effettuati da PMI e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati da PMI che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. |
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| Agevolazione | Finanziamento a tasso di interesse agevolato: il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l’Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/stateaid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discountrates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui: – non più di 5 anni di preammortamento – non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante. |
| Importi | Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro. |
| Periodo di eleggibilità delle spese | Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni |
| Scadenza | La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026. Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00). |