È del 23 luglio 2025 la sentenza della Corte Costituzionale n. 116 che ha introdotto un cambiamento di grande rilievo per il mondo cooperativo: è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dello scioglimento automatico per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 12, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, nella parte in cui imponeva lo scioglimento automatico per atto d’autorità delle cooperative che si sottraevano all’attività di vigilanza.
Secondo la Consulta, tale automatismo violava due principi fondamentali della nostra Costituzione:
- Il principio di proporzionalità (Art. 3 Cost.): La norma non distingueva tra situazioni potenzialmente molto diverse, come una sottrazione volontaria e fraudolenta al controllo oppure una semplice dimenticanza o un problema accidentale.
- La tutela della cooperazione (Art. 45 Cost.): L’automatismo sanzionatorio creava anche un danno ingiustificato ai soci e ai beneficiari dei servizi mutualistici, ledendone così la sua funzione sociale per eccellenza, la promozione del lavoro e l’attività imprenditoriale in forma cooperativa.
La Gestione Commissariale
Nel caso in cui la cooperativa si sottragga alla vigilanza, la misura ritenuta più appropriata che viene indicata dalla stessa Corte è la proposta di gestione commissariale, ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile.
Verrà quindi richiesta la nomina di un commissario (che potrebbe essere, ove possibile, anche il legale rappresentante stesso o un componente dell’organo di controllo) con un mandato ben preciso: sostituirsi agli organi sociali al solo fine di compiere gli adempimenti necessari a consentire lo svolgimento della vigilanza.
Quando è ancora possibile lo scioglimento?
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il revisore di proporre lo scioglimento per atto d’autorità qualora accerti che la cooperativa si trovi in una delle gravi situazioni previste dall’articolo 2545-septiesdecies del codice civile:
- cooperative che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti,
- cooperative che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio.
Le nuove istruzioni operative dovranno essere applicate a partire dal (24.07.2025) giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n.116/2025 in Gazzetta Ufficiale (23.07.2025).





