Novità di assoluto rilievo in materia di vigilanza e governance cooperativa. Il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative è stato modificato inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico modificando principalmente ll’art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002.
A partire dal 1° gennaio 2018, senza che sia previsto un periodo transitorio, viene cancellata la figura dell’Amministratore Unico, ed altresì il mandato del Consiglio di Amministrazione non potrà durare fino a revoca ma al massimo per tre esercizi.
Di seguito troviamo più specificatamente le modifiche contenute nella recente Legge di bilancio L. 205/2017) che coinvolgono le società cooperative.
Novità sul sistema di vigilanza:
- Gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche saranno cancellati, sentita la Commissione centrale, dall’albo nazionale degli enti cooperativi. Si applicherà il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità.
- Il legislatore ha previsto che in caso di inottemperanza della diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo o nel mancato rispetto delle disposizioni sulla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente (di cui all’art. 2545-octies codice civile) si applichi una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto.
- Viene riformato complessivamente il provvedimento sanzionatorio della gestione commissariale (ex art. 2545-sexiesdecises codice civile) introducendo la figura del commissario “ad acta” per le irregolarità minori. Quindi, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo societario, che si sostituisca agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente agli specifici adempimenti indicati.
Le modalità tecniche per l’applicazione di queste nuove disposizioni dovranno pervenire nei prossimi mesi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed interesseranno soprattutto o revisori di cooperativa. E’ importante però che le cooperative sappiano da subito che le sanzioni a carico delle cooperative che si sottraggono all’attività di vigilanza sono state inasprite.
Novità in materia di governance:
- Mentre finora i soci delle cooperative-Srl avevano la facoltà di disciplinare autonomamente la durata in carica degli amministratori attraverso lo Statuto societario stabilendo se fissarla in un triennio o in un periodo superiore, anche a revoca, la nuova norma impone senza eccezioni che“gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica” (ex art. 2383, secondo comma, codice civile). Si precisa però che non è necessaria la modifica dello statuto se è già previsto l’organo collegiale a tempo determinato.
- a seguito della seguente integrazione all’articolo 2545 del codice civile“ l’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.”si pone il divieto di nomina di un amministratore unico nelle cooperative, indipendentemente dal fatto che esse siano costituite in forma di Spa o di Srl, per cui, a prescindere dal sistema di governance adottato, e si è obbligati ad affidare l’amministrazione della società ad un organo collegiale composto da almeno tre soggetti.
Si evidenzia che le disposizioni introdotte si inseriscono in un percorso di contrasto alla cooperazione spuria e si allineano a quanto richiesto dall’Alleanza delle Cooperative Italiane.
E’ fondamentale tenere conto che tutte le suddette modifiche sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2018 e non è previsto un periodo transitorio, per cui le cooperative sono invitate ad adeguare tempestivamente il proprio sistema di governance per adeguarsi alla nuova normativa. Gli amministratori dovranno convocare senza indugi un’assemblea ordinaria per le dovute variazioni, verificando anche la necessità di procedere ad eventuali modifiche statutarie, modifiche che richiederebbero, in tal caso, la convocazione di un’assemblea straordinaria.