| Misura | E’ stata pubblicata una prima bozza della Legge di Bilancio 2026 che reintroduce l’iperammortamento in sostituzione dell’attuale credito di imposta 4.0 e 5.0.
Le modalità attuative precise saranno stabilite da un Decreto da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Con questa novità vengono sensibilmente aumentate le aliquote dei beni industria 4.0 anche se i tempi di godimento del beneficio saranno più lunghi. |
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| Territorio di riferimento | Nazionale
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| Soggetti proponenti
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Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
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| Agevolazione
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La nuova misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Le aliquote sono determinate in base all’importo dell’investimento e alla presenza o meno di obiettivi di efficientamento energetico (investimenti green).
Nel caso di a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi e b) di beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, il costo di acquisizione è incrementato nella seguente misura: – del 180% per investimenti fino a 2,5 Milioni di euro – del 100% per investimenti fino a €10 milioni – del 50% per investimenti oltre i 10 e fino ai 20 Milioni di euro.
Il costo di acquisizione è ulteriormente incrementato se l’investimento consente di conseguire una riduzione dei consumi energetici: – del 220% per investimenti fino a 2,5 Milioni di euro – del 140% per investimenti fino a €10 milioni – del 90% per investimenti oltre i 10 e fino ai 20 Milioni di euro.
La riduzione dei consumi energetici deve essere: • non inferiore al 3% nel caso dell’intera struttura produttiva cui si riferisce l’investimento ; • non inferiore al 5% nel caso si considerino i processi interessati dall’investimento.
Il raggiungimento della riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguito in due specifici scenari: a. Sostituzione di Beni Obsoleti: Investimenti in beni Allegato A effettuati in sostituzione di beni materiali analoghi e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. b. Contratti EPC con ESCo: Progetti realizzati tramite una ESCo (Energy Service Company) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) che preveda espressamente il raggiungimento dei target minimi di riduzione dei consumi (3% struttura o 5% processo).
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| Investimenti ammissibili | L’agevolazione è riconosciuta per i seguenti investimenti in beni strumentali nuovi:
1. Beni 4.0 (Materiali e Immateriali): Beni materiali e immateriali (software) strumentali, compresi negli elenchi degli Allegati A e B (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 2. Beni FER (Fonti Energetiche Rinnovabili): Investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Sono ammessi anche i pannelli fotovoltaici (moduli specificati nell’Art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 181/2023).
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| Periodo di eleggibilità
delle spese |
Dal 01/01/2026 al 31/12/2026.
È possibile completare la consegna del bene (o l’investimento) entro il 30/06/2027, a condizione che entro il 31/12/2026: 1. L’ordine risulti accettato dal venditore. 2. Sia avvenuto il pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo.
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| Cumulabilità | L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non porti al superamento del costo sostenuto. | |||