Nuove indicazioni per i bilanci delle cooperative
Una nota del Ministero dello Sviluppo Economico e un documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti contribuiscono a fare chiarezza sull’impatto delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, sui bilanci delle cooperative. La materia, ha suscitato numerose perplessità tra gli operatori in ordine alle modifiche all’articolo 2425 cod. civ. riguardanti l’esonero per le cosiddette “microimprese” dall’obbligo di predisposizione di nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione.
Soffermiamoci dapprima su questo secondo aspetto, il tema sul quale si è concentrata l’attenzione è stato quello di conciliare i nuovi e semplificati adempimenti previsti dall’articolo 2435-ter cod. civ. con gli obblighi informativi cui le cooperative sono sottoposte, ossia:
- obblighi previsti dalle disposizioni contenute negli articoli 2512 e 2513 cod. civ. che disciplinano il requisito della prevalenza mutualistica e le modalità di calcolo della stessa. In particolare, l’articolo 2513 cod. civ. stabilisce che gli amministratori e i sindaci debbano documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando determinati parametri indicati dalla medesima norma civilistica;
- obblighi previsti dalle disposizioni contenute nell’articolo 2545-sexies cod. civ. che impone di dare evidenza nel bilancio dei componenti economici afferenti le diverse gestioni mutualistiche così da permettere di risalire alla determinazione del ristorno a favore dei soci;
- informazioni ai soci e ai terzi in merito ai criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico (articolo 2545 cod. civ.), ai fini dell’ammissione di nuovi soci (cd. principio della porta aperta – articolo 2528 cod. civ.) e al prestito sociale. […]
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FONTE: Euroconference News