Dal 1° luglio 2018 entrerà in vigore l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei mezzi appositamente individuati. Per il mancato rispetto del divieto di corrispondere la retribuzione direttamente al lavoratore per mezzo di denaro contante è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
Rapporti di lavoro coinviolti:
- rapporti di lavoro subordinato;
• collaborazioni coordinate e continuative;
• contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.
Rapporti di lavoro esclusi:
- rapporti di lavoro domestico;
- tirocini, borse di studio e rapporti autonomi di natura occasionale;
- rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1del D.Lgs. n. 165/2001.
Modalità di pagamento ammesse:
- bonifico bancario;
- emissione di un assegno;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.