La comunicazione dell’esclusione del socio lavoratore nelle società cooperative deve avere la forma scritta ad essentiam alla stregua di quanto è previsto per il licenziamento individuale. Non sono legittime forme alternative di comunicazione dell’esclusione dalla società. (Cassazione civile sezione lavoro 1 aprile 2016 n.ro 6373 Pres Roselli). Esaminiamo quindi le specifiche del caso.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla forma che deve avere la comunicazione di esclusione da socio affermando l’obbligo della forma scritta.
In particolare la sentenza prende in esame l’art. 2533 del c.c. concernente l’esclusione del socio da raccordarsi alla L. 142/2001, parzialmente modificata dalla legge 30 /2003 che, all’art. 9, disciplina la figura del socio lavoratore nelle cooperative di produzione e lavoro.
Sul tema della contemporanea esistenza del rapporto sociale e del rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo da anni vi è un dibattito dottrinale e anche la giurisprudenza ha più volte affrontato questo aspetto, in particolare sulla prevalenza del rapporto sociale sul rapporto di lavoro e viceversa.
La Suprema Corte, dopo aver confermato la necessità della comunicazione ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione da parte del socio escluso, ha stabilito che per la delibera di esclusione da socio, relativamente alle modalità di comunicazione, devono valere le stesse regole previste per il provvedimento di licenziamento.
Per tali ragioni, anche se l’art. 2533 del c.c. nulla dice in merito, è da escludersi qualsiasi tipo di comunicazione verbale essendo prevista per il licenziamento la forma scritta.
Infine, in questa sede, è utile soffermarsi sul cosa debba intendersi per comunicazione ovvero sul contenuto della stessa.
La sentenza che ci occupa è in linea con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte; la comunicazione di esclusione, può ben coincidere con la trasmissione totale della delibera del provvedimento, ma può anche limitarsi, richiamando la delibera, a indicare le ragioni per le quali si è proceduto ad esclusione. In altre parole, la comunicazione deve portare a conoscenza il socio delle ragioni per le quali si è assunta la delibera di esclusione in maniera che lo stesso possa difendersi e contrastare il provvedimento stesso.